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Responsabilità internazionale dello Stato e violazione dei diritti umani sotto l’aspetto del lavoro a causa della pandemia di Covid-19

RC: 65827
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DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/violazione-dei-diritti

CONTEÚDO

ARTICOLO ORIGINALE

BRITO, Clara Kelliany Rodrigues De [1], MATOS, André Pereira [2]

BRITO, Clara Kelliany Rodrigues De. MATOS, André Pereira. Responsabilità internazionale dello Stato e violazione dei diritti umani sotto l’aspetto del lavoro a causa della pandemia di Covid-19. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno 05, Ed. 10, Vol. 12, pp. 84-101. nell’ottobre 2020. ISSN: 2448-0959, Link di accesso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/legge/violazione-dei-diritti, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/violazione-dei-diritti

RIEPILOGO

Considerando la grande recessione dell’economia mondiale, diversi Stati attraverso i loro governanti, con l’obiettivo di aumentare gli indici economici attraverso una corsa adoured per i risultati, finiscono per violare vari diritti umani, compresi i diritti sociali che godono di protezione internazionale. Questa sfrenata ricerca della stabilità economica attraverso una rapida crescita è scontrata con il diritto del lavoro, che ha subito in modo sistemico diverse violazioni consacrate non solo nel diritto interno ma anche nel diritto internazionale. Il presente lavoro mira attraverso un’attenta analisi per dimostrare tali violazioni dei diritti già sanciti a livello internazionale a causa della pandemia di Coronavirus e l’eventuale responsabilità internazionale dello Stato per tale condotta basata su protezioni internazionali dei diritti umani.

Parole chiave: diritto internazionale, protezione internazionale, diritti umani, responsabilità internazionale, diritto del lavoro.

INTRODUZIONE

La fine del 2019 sarà registrata nella storia mondiale dall’emergere e dalla rapida proliferazione di una nuova specie di virus della famiglia Coronavirus (Sars-Cov-2), derivante da una mutazione nella già nota specie virale responsabile della patologia chiamata Covid-19, che ha causato in particolare una sindrome respiratoria acuta. Poco si sa di questa nuova patologia, motivo per cui ci sono diversi protocolli sanitari da seguire in base alle prestazioni e al miglioramento di alcuni gruppi che ricevono varie tecniche di trattamento. Il mondo della salute è alla ricerca di un vaccino e di protocolli efficaci per trattare e combattere la patologia sullo schermo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità – L’OMS ha dichiarato un’emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, riconoscendo l’esistenza di rischi per la salute delle diffuse internazionali del virus e richiedendo così un’azione globale coordinata per far fronte alla malattia. Sebbene il mondo abbia sperimentato altre pandemie (come l’influenza spagnola del 1918, l’influenza suina del 2009) ci sono diversi fattori che contribuiscono a rendere questa esperienza unica vissuta dalla società internazionale, soprattutto considerando il grande livello di globalizzazione attuale (in cui l’economia mondiale è interconnessa), la necessità di distanziamento e isolamento sociale al fine di ridurre il contagio , alla fine causò una recessione economica in diversi paesi, la scarsità di alcuni materiali e il comune interesse mondiale per alcuni utensili (come dispositivi di protezione individuale, test coronavirus e ventilatori utilizzati per la terapia intensiva di pazienti critici obesi).

È noto che questi punti di tensione hanno gravi riflessioni sulle ripercussioni del comportamento di alcuni Stati nel contesto della responsabilità internazionale di violare accordi, convenzioni e trattati internazionali di fronte alla pandemia. È inoltre necessario analizzare attentamente le misure interne adottate dagli Stati compatibili con la tutela internazionale dei diritti umani, come, ad esempio, l’efficacia delle misure adottate per proteggere la vita e la salute delle persone di fronte alla pandemia. Si dovrebbe inoltre considerare la compatibilità dei diritti umani con eventuali misure restrittive dei diritti individuali per contenere l’avanzata del virus, nonché le politiche pubbliche ed economiche sviluppate per garantire i diritti economici e sociali fondamentali alla popolazione vulnerabile.

Questo documento mira a delineare una panoramica dell’attuale situazione globale e di come alcuni stati si stanno comportando di fronte alla situazione, raccontando alcune violazioni e sollevando alcune domande sulla possibile responsabilità dello Stato dinanzi ai tribunali internazionali, specialmente nelle questioni relative al diritto del lavoro.

1. DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO

La responsabilità dello Stato si verifica per atti che violano l’ordinamento giuridico e causano danni all’esistenza stessa dello Stato di diritto, nella misura in cui la limitazione dell’esercizio del potere statale attraverso l’istituzione di uno Stato governato secondo norme democraticamente stabilite. La responsabilità dello Stato non si limita ai confini nazionali, ma si applica anche al campo del diritto internazionale, soprattutto di fronte al crescente rapporto tra i diversi popoli e i loro paesi, che si traduce in nuovi impegni tra Gli Stati, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti umani.

Sebbene questo sia un argomento estremamente rilevante per la società internazionale, non esiste una codificazione dell’argomento in trattati internazionali specifici, ed è responsabilità della dottrina e della giurisprudenza internazionali applicare le intese sull’argomento. A tal proposito, la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto internazionale ha approvato un testo contenente una bozza della Convenzione internazionale sulla responsabilità degli Stati per gli esseri illeciti deferita all’Assemblea Generale del ONU (Nazioni Unite in Brasile) per verificare la fattibilità dell’adozione del documento internazionale, sebbene ad oggi non si è ancora concretizzato.

Pertanto, per comprendere meglio il panorama della responsabilità internazionale dello Stato, dobbiamo comprendere questo istituto come un mezzo per rendere uno Stato responsabile della pratica di un atto attento al diritto internazionale, come i diritti o la dignità di un altro Stato, o anche nei confronti di individui soggetti a giurisdizione, prevedendo la necessità di un risarcimento per i danni e le aggravanti ingiustamente causati (MAZZUOLI, 2016). Inoltre, è importante sottolineare che la responsabilità internazionale è un concetto intuitivo, poiché “[…] nella misura in cui le azioni sono praticate in violazione dei diritti degli altri, spetta a chi ha causato il danno il dovere di ripararlo” (GUERRA, 2017, p. 181). Pertanto, possiamo affermare che, se uno Stato viola il diritto individuale o collettivo, deve rispondere della sua condotta abusiva attraverso la responsabilità internazionale.

Ci sono due teorie principali sulla natura giuridica della responsabilità internazionale dello Stato. Sono quelli di natura soggettiva che sostengono che la responsabilità internazionale avverrà solo attraverso la verifica della colpevolezza o dell’atto nel comportamento attribuito allo Stato. Nell’altro punto di vista c’è la teoria oggettiva, secondo cui la responsabilità dello Stato deriva dalla mera pratica dell’atto illegale internazionale, e non è necessario verificare le ragioni dell’atto pretestoso. È stato utilizzato, in particolare, nei casi relativi alla protezione internazionale dei diritti umani e dell’ambiente.

È degno di nota il fatto che tra le principali forme di responsabilità internazionale dello Stato vi siano le seguenti forme: a) responsabilità diretta, cioè quella esercitata direttamente dallo Stato stesso direttamente dal governo o dall’agenzia governativa o da coloro che lo fanno per suo conto; b) la responsabilità indiretta o sussidiaria è quella praticata da un privato a causa della mancanza di controllo statale; e) mediante azione o commissivi deriva da un’azione commisensiva dello Stato o dei suoi agenti; d) per inadempienza, è quella che deriva da un’omissione dello Stato nella pratica di un atto richiesto dal diritto internazionale, per il quale aveva un obbligo giuridico di pratica (MAZZUOLE, 2016); e) la responsabilità convenzionale è quella che si traduce in inosservanza o violazione di un trattato internazionale di cui lo Stato presumibilmente trasgressivo è parte; f) La responsabilità penale si verifica quando l’atto illecito è commesso dallo Stato a causa di una violazione di una norma derivante dal diritto consuetudinario internazionale.

Alla luce di quanto precede, possiamo affermare che lo Stato sarà sempre responsabile quando si verifica un atto illecito in conformità con le linee guida del diritto internazionale, quindi l’obbligo di risarcire i danni causati.

2. RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO IN VISTA DELLA PANDEMIA DI COVID – 19

La fine del 2019 sarà registrata nella storia mondiale dall’emergere e dalla rapida proliferazione di una nuova specie di virus della famiglia Coronavirus (Sars-Cov-2), derivante da una mutazione nella già nota specie virale responsabile della patologia chiamata Covid-19, che ha causato in particolare una sindrome respiratoria acuta. Poco si sa di questa nuova patologia, motivo per cui ci sono diversi protocolli sanitari da seguire in base alle prestazioni e al miglioramento di alcuni gruppi che ricevono varie tecniche di trattamento. Il mondo della salute è alla ricerca di un vaccino e di protocolli efficaci per trattare e combattere la patologia sullo schermo.

Come sono in corso ricerche in Cina, con la città di Wuhan come epicentro nel mercato dei frutti di mare della città (indicando, secondo gli esperti, che la mutazione virale derivava dalla trasmissione tra animali esotici e umani), diffondendosi rapidamente tra gli esseri umani della città, culminando in diverse misure restrittive da parte del governo cinese.

Tuttavia, si sostiene che il ritardo nella segnalazione dell’esistenza delle nuove specie virali e le restrizioni all’accesso alle informazioni e alla trasmissione di dati scientifici non hanno permesso ad altri paesi di avere l’esatta portata dell’impatto del virus in avanzata. Nei paesi occidentali, l’avanzata e la letalità del Covid-19 sono state avvertite in modo apprezzabile nei paesi europei con un’ampia apertura al turismo, in particolare Italia, Spagna, Francia e Inghilterra. Con la proliferazione dilagante del virus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS ha dichiarato un’emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, riconoscendo l’esistenza di rischi per la salute della diffusione internazionale del virus e richiedendo così un’azione globale coordinata per far fronte alla malattia.

Le misure e le raccomandazioni adottate non sono riuscite a frenare la proliferazione del virus, diffondendosi in modo intercontinentale e diffuso, portando l’OMS a dichiarare l’11 marzo 2020 la contaminazione dell’epidemia di Covid-19 a pandemia, riconoscendo ufficialmente che il virus si è diffuso in tutto il mondo. Ad aprile 2020, il nuovo Coronavirus aveva quasi due milioni di casi in tutto il mondo, distribuiti in oltre 185 paesi, con oltre 1,2 milioni di morti [3].

Sebbene il mondo abbia sperimentato altre pandemie (come l’influenza spagnola del 1918, l’influenza suina del 2009) ci sono diversi fattori che contribuiscono a rendere questa esperienza unica vissuta dalla società internazionale, soprattutto considerando il grande livello di globalizzazione attuale (in cui l’economia mondiale è interconnessa), la necessità di distanziamento e isolamento sociale al fine di ridurre il contagio , alla fine causò una recessione economica in diversi paesi, la scarsità di alcuni materiali e il comune interesse mondiale per alcuni utensili (come dispositivi di protezione individuale, test coronavirus e ventilatori utilizzati per la terapia intensiva di pazienti critici obesi).

È risaputo che questi punti di tensione hanno gravi riflessioni sulle ripercussioni del comportamento di alcuni Stati sotto la responsabilità internazionale, come il ritardo della Cina nel segnalare lo scoppio di casi di sindrome respiratoria, la conservazione di articoli medici destinati ad altri paesi da parte degli Stati Uniti d’America – in un atto chiamato pirateria moderna dalle autorità tedesche e anche criticato e denunciato da altri leader mondiali. È inoltre necessario esaminare attentamente se le misure interne adottate dagli Stati siano compatibili con la tutela internazionale dei diritti umani, come l’efficacia delle misure adottate per proteggere la vita e la salute delle persone di fronte alla pandemia. Si dovrebbe inoltre considerare la compatibilità dei diritti umani con eventuali misure restrittive dei diritti individuali per contenere l’avanzata del virus, nonché le politiche pubbliche ed economiche sviluppate per garantire i diritti economici e sociali fondamentali alla popolazione vulnerabile.

Inoltre, è certo che verranno sollevate ulteriori domande sul comportamento del diritto internazionale e dei diritti umani di fronte alla pandemia di COVID-19. Ma per il momento, spetta solo a noi analizzare alcuni punti di queste ripercussioni su aspetti della responsabilità internazionale dello Stato.

3. RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO PER LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI DI FRONTE ALLA PANDEMIA DI COVID-19

La tutela internazionale dei diritti umani, come sappiamo oggi, è il risultato di un fenomeno estremamente recente nella storia dell’umanità, che ha come sfondo gli ultimi movimenti del XIX e XX secolo, in particolare quello delle rivoluzioni americana e francese. Tuttavia, sono seguiti vari eventi per rendere possibile l’esistenza autonoma di un ramo del diritto inteso a conferire protezione internazionale a comportamenti che violano i diritti essenziali praticati nell’ambito interno di ciascuno Stato.

Anche se, solo dopo la seconda guerra mondiale, come forma di avversione alle colossali violazioni del diritto e con l’obiettivo di evitare future azioni di questa portata, il diritto internazionale dei diritti umani ha iniziato a guadagnare contorni e a presentarsi come un ramo autonomo del diritto, costruendo i propri principi e strumenti ermeneutici, oltre ad avviare la positivizzazione delle sue norme nei trattati e nelle convenzioni internazionali che vengono a legare l’azione interna degli Stati.

È importante sottolineare che il movimento di internazionalizzazione della tutela dei diritti umani è stato lento, ma può essere osservato in eventi come la definizione di regole minime per i conflitti armati (diritto umanitario), i movimenti contrari alla schiavitù, la creazione della Società delle nazioni, portata dai vincitori della prima guerra postbelliche, e la regolamentazione dei diritti minimi dei lavoratori auspicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro – OIT, che mira a promuovere l’universalizzazione dei principi della giustizia sociale nel settore del lavoro, senza dubbio attraverso la cooperazione internazionale volta a migliorare le condizioni di vita del lavoratore, garantendo il diritto a uno standard equo e dignitoso nelle condizioni di lavoro. Pertanto, la sua missione è promuovere e garantire il diritto a un lavoro dignitoso, l’opportunità per uomini e donne di avere un lavoro produttivo e di qualità, in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana, essendo considerato una condizione fondamentale per superare la povertà, ridurre le disuguaglianze sociali, garantire una governance democratica e uno sviluppo sostenibile.

Pertanto, il diritto internazionale in materia di diritti umani è il ramo del diritto che conferisce protezione e incoraggia la promozione di diritti essenziali e indispensabili affinché la persona abbia una vita dignitosa, concentrandosi sui casi in cui il diritto nazionale non li protegge adeguatamente o non agisce per prevenire e porre rimedio a una violazione. È importante distinguere tra diritti umani e diritti fondamentali, il primo si riferisce alle norme internazionali, nella misura in cui si riferiscono al diritto internazionale pubblico; mentre i diritti fondamentali sono riconosciuti e positivi nel diritto nazionale dello Stato.

I diritti umani hanno come caratteristiche universalità, inalienabilità, irrenunciabilità, imprescrittibilità, indivisibilità, essenzialità, complementarità e relatività. La responsabilità internazionale dello Stato in materia di violazioni dei diritti umani è diretta ad esaminare e determinare se gli Stati prenderanno tutte le misure interne necessarie per prevenire e punire eventuali violazioni dei diritti umani nel loro territorio o sulla loro giurisdizione. A questo che cosa vogliamo essere ritenuti responsabili a livello internazionale per lo Stato attraverso organismi internazionali per i diritti umani.

Pertanto, dato il contesto della pandemia del nuovo Coronavirus, è necessario adottare una serie di misure per salvaguardare i diritti umani della popolazione, senza dubbio il diritto alla vita e il diritto alla salute. È altresì indispensabile promuovere i diritti economici e sociali alla popolazione più vulnerabile e più influenzata dalla pandemia, e lo Stato è responsabile dell’adozione di misure interne efficaci per attraversare questa fase.

Inoltre, il confronto del Covid-19 richiede anche agli Stati di limitare alcuni diritti individuali, ma dovrebbe farlo solo nella misura necessaria e senza promuovere alcuna distinzione ingiustificata tra la popolazione. Tali limitazioni, tuttavia, devono essere compatibili con la tutela internazionale dei diritti umani e, se alcuni diritti previsti dai documenti internazionali sono sospesi, dovrebbe esserci una comunicazione immediata al Segretario generale dell’OEA o alle ONU.

È degno di nota il fatto che la Commissione interamericana per i diritti umani (CIDH) abbia emesso la risoluzione n. 1/2020[4] sulla pandemia e i diritti umani nelle Americhe. Si tratta di documenti internazionali volti a guidare l’azione degli Stati del Continente Americano nella lotta contro il nuovo Coronavirus basata sul rispetto e la promozione dei diritti umani. Pertanto, l’CIDH  stabilisce diverse raccomandazioni specifiche per la tutela dei diritti umani, con particolare attenzione all’efficacia del diritto alla salute e ad altri diritti economici sociali e culturali; proporzionalità e caescenza delle misure restrittive e la particolare attenzione che dovrebbe essere prestata ai gruppi vulnerabili – come gli anziani, i bambini e gli adolescenti, la popolazione LGBT, gli afrodescedenti e le persone con disabilità.

Pertanto, se gli Stati non prendono le misure interne necessarie per proteggere e promuovere i diritti umani nella situazione pandemica, le persone lese o i rappresentanti legali, dopo l’esaurimento delle risorse interne, possono rivendicare la responsabilità internazionale dello Stato nei confronti degli organismi e dei tribunali internazionali per la protezione dei diritti umani.

4. DIRITTI DEL LAVORO NELLA SEARA INTERNAZIONALE: RESPONSABILITÀ DELLO STATO IN CASO DI GRAVE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI IN FUNZIONE DELLA PANDEMIA

I diritti sociali sono pilastri fondamentali della storiografia e della percezione della realizzazione dei diritti umani. Tali diritti determinano un comportamento positivo e protettivo da parte dello Stato che deve garantire che tali garanzie non siano intasate. In secondo luogo, Ingo Sarlet: “La libertà di e di fronte allo Stato non è più presa in considerazione, ma della libertà attraverso lo Stato” (SARLET, 2012, p. 33). Sulla base di questa premessa possiamo affermare che i diritti umani, i diritti fondamentali e i diritti sociali, in particolare il campo del diritto del lavoro, sono stati elevati a livelli internazionali di protezione. È importante notare che tale protezione è stata positiva nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (DUDH, 2010).

Tali garanzie hanno guadagnato contorni sempre più importanti a causa delle prestazioni incondibili dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro – OIT, così come la Dichiarazione di Filadelfia, che ha cercato di delineare e salvaguardare gli aspetti inerenti alle condizioni di lavoro nel rapporto di lavoro. Un aspetto importante affrontato nella Dichiarazione di Filadelfia è la decommodificazione del lavoro, la lotta per garantire la libertà di associazione e contrattazione collettiva dei lavoratori, l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato, la disuguaglianza e la discriminazione nel lavoro e il divieto del lavoro minorile.

L’articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, promulgata dall’ONU nel 1948, difende le garanzie dello status internazionale nel suo corpo, dove ogni uomo ha il diritto (I) di lavorare, essendo libero di scegliere posti di lavoro con condizioni eque e favorevoli, in modo che vi sia protezione contro la disoccupazione; — la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, senza distinzioni, che (III) è equa e soddisfacente in grado di garantire, anche per la sua famiglia, un’esistenza compatibile con la dignità umana; — organizzare i sindacati e unirsi a loro per tutelare i loro interessi.

È chiaro che il testo messo in discussione schematizza i pilastri dei diritti umani e pone il diritto del lavoro come sfondo per il suo carattere sociale. Tuttavia, la positività di queste garanzie nelle Lettere dei Diritti Fondamentali del riconoscimento della comunità mondiale rafforza il discorso secondo cui il lavoro è una condizione intrinseca della persona umana, in cui mira a garantire il livello minimo di civilizzazione, e quindi l’associazione del diritto del lavoro come ramo o braccio vitale per i diritti umani è innegabile.

Da questo punto di vista, l’articolo 7 del protocollo aggiuntivo di San Salvador, la Convenzione interamericana sui diritti dell’uomo, sostiene che è dovere degli Stati firmatari garantire un livello di lavoro equo, equo e soddisfacente, essendo tenuti a garantire il godimento del diritto del lavoro e a valutare le condizioni nell’adeguatezza delle norme del diritto interno. Si dovrebbe pertanto garantire ai lavoratori una retribuzione equa ed equa, in grado di promuovere le condizioni di sussistenza di base degne del loro nucleo familiare. Spetta allo Stato sviluppare misure giuridiche, politiche e giudiziarie in linea con le raccomandazioni dei documenti internazionali firmatari, per valutare la tutela del diritto del lavoro. Pertanto, le misure economiche non possono limitare i posti di lavoro o promuovere alcun modo per indebolire o ridurre le reti e le organizzazioni di protezione del lavoro.

Un altro punto importante da sottolineare è stato l’organo della Carta internazionale americana delle garanzie sociali o della Dichiarazione dei diritti sociali dei lavoratori adottata alla Conferenza americana di Rio de Janeiro, datata 1947, in cui raccomandava la decommodificazione del lavoro, affermando che il lavoro è una funzione sociale che gode della protezione speciale dello Stato e non dovrebbe essere considerato un articolo commerciale. Pertanto, viene applicato su tutto il suo territorio, senza alcuna distinzione e qualsiasi forma di precarietà del rapporto di lavoro viene suggellata. A tutela di tali prerogative esistono diversi meccanismi normativi che promuovono l’applicazione e l’efficacia di tali diritti, dal punto di vista protezionistico delle organizzazioni internazionali attraverso le proprie procedure per penalizzare lo Stato che viola una qualsiasi delle garanzie imposte a livello internazionale attraverso trattati o convenzioni.

La protezione e le immunità garantite ai lavoratori richiedono agli Stati di attuare gli strumenti normativi delle politiche internazionali nel loro ordine interno, impegnati nella realizzazione dei diritti sociali accompagnati da misure di politica pubblica che lodano le regole generali e i principi della protezione del lavoro.

Sebbene esistano diversi protocolli e garanzie internazionali in materia di diritti umani del lavoro, ci sono state diverse violazioni di tali garanzie nella lotta contro la pandemia di Covide-19 che ha colpito diverse categorie di lavoro, in linea con le raccomandazioni della risoluzione n. 01/2020 dell’OEA   e dell’CIDH, che hanno delineato diverse raccomandazioni in modo che non vi siano violazioni delle garanzie sancite nell’ordine internazionale. Chi ha portato la seguente raccomandazione: “…È importante adottare misure per garantire il reddito economico e i mezzi di sussistenza di tutti i lavoratori, in modo che abbiano condizioni di parità per rispettare le misure di contenimento e protezione durante la pandemia[5].

Questa raccomandazione è stata ignorata da diversi Stati a causa della bassa crescita economica e della crisi che è peggiorata a causa della pandemia, portando diversi paesi a violare tali diritti garantiti nei documenti internazionali. Lo scontro della pandemia si è verificato in modo disordinato e con danni irreversibili alla popolazione, paesi come il Brasile, gli Stati Uniti d’America, il Cile, l’Argentina, tra gli altri, hanno precariato i diritti dei lavoratori con tagli salariali significativi senza l’assistenza dei sindacati, mettendo a repentaglio la sussistenza alimentare dei lavoratori e del loro nucleo familiare. Vi sono anche situazioni più preoccupanti, come l’aumento sfrenato della disoccupazione durante la pandemia senza alcuna supervisione, lasciando il lavoratore in una situazione di totale vulnerabilità sociale e abbandono.

Vale la pena notare che queste misure di precarietà si sono verificati attraverso misure provvisorie con forza di legge o anche con una legge speciale che entra in vigore alla data delle loro promulgazioni, rendendo possibile qualsiasi pianificazione minima delle popolazioni colpite e contrariamente al punto 15 della risoluzione sullo schermo “…Le misure economiche, politiche o di qualsiasi tipo adottate non dovrebbero accentuare le disuguaglianze esistenti nella società[6]. Tali violazioni sono state manovrate e attuate dallo Stato stesso in contrasto con il suo dovere di garantire l’inviolabilità di queste prerogative internazionali.

Lo stesso documento ha anche portato nel suo corpo che lo Stato dovrebbe garantire l’inviolabilità di tali diritti e promuovere l’accesso a politiche che garantiscano, come stabilito al punto 16 “Garantire l’esistenza di meccanismi di responsabilità e accesso alla giustizia di fronte a possibili violazioni dei diritti umani, compresa la DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement), nel contesto delle pandemie e delle loro conseguenze, compresi gli abusi da parte di attori privati[7]”. Tali atteggiamenti hanno dimostrato il totale disprezzo per le garanzie internazionali da parte dei paesi, che causeranno perdite malsane alla popolazione colpita in un momento estremamente critico per il mondo, che sicuramente farà leva sulle future rappresentanze dinanzi ai meccanismi e ai tribunali internazionali.

5. CONCLUSIONE

Dopo un’analisi completa dello scenario attuale, è stato possibile stabilire alcune importanti considerazioni sulle violazioni dei diritti umani dovute alla pandemia di COVID-19, principalmente dal punto di vista del lavoro. Nel campo dei diritti sociali, il diritto del lavoro occupa una posizione di rilievo, principalmente dal punto di vista del diritto internazionale, perché ha un’organizzazione internazionale destinata solo alla protezione delle norme ad esso collegate. Il problema affrontato in questo studio si è basato sull’analisi della condotta di diversi Stati che violano il protocollo di raccomandazione per combattere l’attuale pandemia, oltre alle violazioni sistematiche delle norme internazionali sancite dal diritto mondiale.

Sebbene esistano diversi protocolli e garanzie internazionali in materia di diritti umani del lavoro, ci sono state diverse violazioni di tali garanzie nella lotta contro la pandemia di Covide-19 che ha colpito diverse categorie di lavoro, in linea con le raccomandazioni della risoluzione n. 01/2020 dell’OEA  e dell’CIDH, che hanno delineato diverse raccomandazioni in modo che non vi siano violazioni delle garanzie sancite nell’ordine internazionale. La Corte interamericana dei diritti dell’uomo ha stabilito che le azioni dei paesi volte a frenare la contaminazione del virus, seguono diverse raccomandazioni e non non mancato di rispetto dei diritti acquisiti, in considerazione dei loro aspetti di irrenunciabilità e inviolabilità di tali diritti.

L’OEA  e l’CIDH  hanno stabilito che le misure statali garantiscono il reddito economico e i mezzi di sussistenza di tutti i lavoratori, in modo da proteggere le pari condizioni per conformarsi alle misure di contenimento e protezione durante la pandemia. A questo proposito, è innegabile che la situazione della pandemia ha aggravato le condizioni di lavoro, aumentato i tassi di disoccupazione, aggravato la crisi economica globale, portando a effetti incommensurabili di danni alla popolazione colpita e lasciandola in completo stato di vulnerabilità. Perché le violazioni si sono allontanate esattamente dai capi dei poteri esecutivi che precarie le condizioni e i rapporti di lavoro vanno completamente contro la raccomandazione globale.

Ciò che era evidente è che i paesi non erano preparati e non avevano un piano interno per affrontare una situazione del genere, vale la pena notare che non è stata la prima pandemia ad affliggere il mondo, sebbene la mancanza di competenze dei paesi dimostri che è necessario discutere di tali questioni e affrontare tali fallimenti al fine di evitare la possibilità di future pandemie.

Lo scontro della pandemia si è verificato in modo disordinato e con danni irreversibili alla popolazione, paesi come il Brasile, gli Stati Uniti d’America, il Cile, l’Argentina, tra gli altri, hanno precariato i diritti dei lavoratori con tagli salariali significativi senza l’assistenza dei sindacati, mettendo a repentaglio la sussistenza alimentare dei lavoratori e del loro nucleo familiare.Le raccomandazioni per far fronte alla pandemia hanno evidenziato l’importanza delle misure economiche, politiche o di qualsiasi misura adottata non dovrebbero accentuare le disuguaglianze esistenti nella società, nonché le condizioni di accesso al cibo e ad altri diritti essenziali.

Un altro aspetto rilevante riguarda le persone che devono continuare a svolgere le loro attività professionali dovrebbe essere protetto dai rischi di contagio da virus e, in generale, dovrebbe essere data un’adeguata protezione al lavoro, ai salari, alla libertà sindacale e alla contrattazione collettiva, alle pensioni e ad altri diritti sociali connessi al lavoro e al sindacato. Queste raccomandazioni sono state violate in modo sistemico, aggravando ulteriormente l’attuale situazione globale.

Presto possiamo concludere che tali posizioni statali hanno dimostrato totale disprezzo per le garanzie internazionali, che causeranno danni malsani alla popolazione colpita in un momento estremamente critico per il mondo che sicuramente farà leva sulle future rappresentanze dinanzi ai meccanismi e ai tribunali internazionali. Purtroppo, finché i paesi daranno priorità all’economia o alle questioni di mercato alla ricerca del potere e della stabilità finanziaria nei loro governi, sarà inevitabile violare i diritti umani e le garanzie, rendendo sempre più vulnerabile il processo di evoluzione sociale e democratica.

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3. Johns Hopkins – coronavirus resource center: https://coronavirus.jhu.edu/ acesso em: 18 de maio de 2020.

4. Risoluzione 01/2020 OAS e IACHR: 4. Garantire che le misure adottate per affrontare la pandemia e le sue conseguenze incorporino in priorità il contenuto del diritto umano alla salute e le sue determinanti fondamentali e sociali, che riguardano il contenuto di altri diritti umani, come la vita e l’integrità personale, e altre DESCA, come l’accesso all’acqua potabile, l’accesso a cibo nutriente, l’accesso a strutture di pulizia, alloggi adeguati, cooperazione comunitaria, sostegno alla salute mentale e integrazione dei servizi sanitari pubblici, nonché risposte alla prevenzione e all’attenzione della violenza, garantendo un’efficace protezione sociale, compresa, tra le altre, la concessione di sovvenzioni, reddito di base o altre misure di sostegno economico.p.8: accesso https://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/Resolucao-1-20-pt.pdf il 20 giugno 2020.

5. Risoluzione n. 01/2020 dell’IACHR e dell’OSA: 5. Proteggere i diritti umani, in particolare lo SMEMBRAMENTO, dei lavoratori più a rischio a causa della pandemia e delle sue conseguenze. È importante adottare misure per garantire il reddito economico e i mezzi di sussistenza di tutti i lavoratori, in modo che abbiano condizioni di parità per conformarsi alle misure di contenimento e protezione durante la pandemia, nonché alle condizioni di accesso al cibo e ad altri diritti essenziali. Le persone che devono continuare a svolgere la loro attività professionale dovrebbero essere protette dai rischi di contagio da virus e, in generale, dovrebbe essere data un’adeguata protezione al lavoro, ai salari, alla libertà sindacale e alla contrattazione collettiva, alle pensioni e ad altri diritti sociali connessi alla sfera del lavoro e dei sindacati. p.8 <https: www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/resolucao-1-20-pt.pdf=””> accesso il 23/06/2020.</https:>

6. Risoluzione n. 01/2020 dell’IACHR e dell’OSA: 15. Integrare misure di mitigazione e cura incentrate specificamente sulla protezione e la garanzia di DESCA, dati i gravi impatti diretti e indiretti che i contesti pandemici e le crisi sanitarie infettive possono generare. Le misure economiche, politiche o di qualsiasi tipo adottate non dovrebbero accentuare le disuguaglianze esistenti nella società. p. 9 <https: www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/resolucao-1-20-pt.pdf=””> accesso il 23/06/2020.</https:>

7. RISOLUZIONE IACHR E OAS N. 01/2020: 16. Garantire l’esistenza di meccanismi di responsabilità e l’accesso alla giustizia di fronte a possibili violazioni dei diritti umani, inclusa la DESCA, nel contesto delle pandemie e delle loro conseguenze, compreso l’abuso da parte di attori privati ​​e atti di corruzione o cattura dello Stato a danno dei diritti umani. Sospendere o alleviare il debito estero e le sanzioni economiche internazionali che possono minacciare, indebolire o impedire le risposte degli Stati per proteggere i diritti umani di fronte a contesti pandemici e alle loro conseguenze, al fine di facilitare l’acquisizione tempestiva di forniture e attrezzature mediche essenziali e consentire la spesa pubblica prioritaria di emergenza in altri DESCA, senza mettere a repentaglio tutti i diritti umani e gli sforzi compiuti da altri stati in questo frangente, data la natura transnazionale della pandemia. 19. Chiedere e controllare che le aziende rispettino i diritti umani, adottino processi di due diligence nel campo dei diritti umani e siano responsabili di possibili abusi e impatti negativi sui diritti umani, in particolare per gli effetti che i contesti pandemici e le crisi sanitarie infettive di solito generare sulla DESCA delle popolazioni e dei gruppi più vulnerabili e, in generale, dei lavoratori, delle persone con condizioni mediche sensibili e delle comunità locali. Le imprese hanno un ruolo essenziale da svolgere in questi contesti e la loro condotta deve essere guidata dai principi e dalle regole applicabili in materia di diritti umani. P. 10 <https://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/Resolucao-1-20-en.pdf> consultato il 23/06/2020.

[1] Laurea magistrale in Giurisprudenza: Scienze Giuridico-Politiche presso l’Università di Portucalense Infante D. Henrique (UPT) – Centro di Studi Costituzionali e Gestione Pubblica – CECGEP; Specialista in Diritto Pubblico con laurea in Insegnamento Superiore presso il Centro Universitario UNISEB (Unione dei Corsi Superiori SEB LTDA); Specialista in Diritto e Processo del Lavoro presso l’Università anhanguera-UNIDERP; Specialista in Diritto commerciale presso l’Università anhanguera-UNIDERP; Laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà di Maranhão; Avvocato con competenza in Diritto Pubblico in qualità di Procuratore Comunale dal gennaio 2013. Coordinatore e docente del Post Laurea in Diritto Comunale del Centro di Studi Costituzionali e Gestione Pubblica – Facoltà CECGP/SVT.

[2] Advisor. Dottorato di ricerca in Relazioni Internazionali.

Inviato: settembre, 2020.

Approvato: ottobre 2020.

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Clara Kelliany Rodrigues de Brito

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